Modalità per la richiesta della copia della cartella clinica
La copia di cartella può essere richiesta o direttamente dal degente presso l'ufficio accettazione o tramite FAX, inviando il modulo di richiesta compilato, copia del bonifico bancario e copia del documento di riconoscimento del richiedente
Tutti i documenti sanitari sono vincolati dalla normativa sulla privacy; le copie di cartelle cliniche possono essere quindi ritirate di norma solo dall'interessato, munito di documento di riconoscimento, o da altra persona se provvista di delega scritta e documenti di riconoscimento proprio e del delegante.
In particolare LA CARTELLA CLINICA può essere rilasciata (previo accertamento dell'identità del richiedente) solo nei seguenti casi:
- al diretto interessato
- a persona fornita di delega
- a chi esercita la patria potestà in caso di minore
- al tutore in caso di persone interdette o di minori privi di genitori esercenti la potestà (art. 414 C.C.)
- al curatore in caso di persone inabilitate (art. 415 C.C.)
- all'Autorità giudiziaria
- al Consulente o Perito nominato dal Giudice o dal P.M.: è necessaria l'esibizione dell'atto di nomina
- ad avvocati difensori (di controparte) ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P.
- al medico curante ai fini della cura e nell'interesse dell'intestatario stesso
- nei casi in cui la richiesta è giustificata dalla documentata necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c del D.L. 196/2003 ovvero quando è necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art 92 D.L. 196/2003).
- agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) nell'interesse dell'intestatario
- agli eredi (legittimi o testamentari) o ad uno dei legittimari previsti dall'art. 536 C.C., con riserva per determinate notizie
- ai medici a scopo scientifico-statistico purchè sia mantenuto l'anonimato
- ai Ministeri e all'Autorità di Pubblica Sicurezza solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario
- al S.S.N. nei limiti e per i fini previsti dalla normativa vigente
Tempi e modalità di consegna della copia della cartella clinica
- 1 mese circa dalla data di dimissione o dalla richiesta
- per tutte le richieste vincolate a una data precisa, la cartella potrà essere consegnata in tempi più brevi valutato il tipo di urgenza.
La copia di cartella clinica può essere ritirata dall'avente diritto presso l'ufficio accettazione previa telefonata (0185-726.001 - centralino) o, su richiesta dell'interessato, può essere spedita all'indirizzo di residenza con preventivo pagamento mediante bonifico bancario o vaglia postale.
Costo della copia
Il costo standard, che non varia a seconda del numero dei fogli, è di Euro 30,00+IVA se la copia viene ritirata presso l' ufficio accettazione e di Euro 40,00+IVA se la copia viene spedita a domicilio.